In base al decreto legislativo del 26 novembre 1999 n° 532, ART. 8, nessun dipendente è obbligato A PRESTARE LAVORO DURANTE LE ORE NOTTURNE, SE PRIMA IL DATORE DI LAVORO NON SI CONSULTA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
Questo significa che sono i lavoratori a stabilire i compensi e le modalità con cui effettuare il lavoro notturno e non unilateralmente l'azeinda.
lunedì 9 luglio 2007
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento